Per recarsi all’estero con al seguito il proprio cane, gatto o furetto, è necessario dotarsi del previsto PASSAPORTO PER ANIMALI DA COMPAGNIA (PET PASSPORT).
La Comunità Europea con il Regolamento CE 998/2003 del 26 maggio 2003 ha stabilito le regole di polizia sanitaria applicabili alle movimentazioni non commerciali degli animali da compagnia.
La Decisione 2004/824/CE ha previsto uno specifico modello di Passaporto individuale, in vigore dal 1° ottobre 2004, con cui cani, gatti e furetti possono viaggiare al seguito dei proprietari.
Il documento identificativo è rilasciato dalle Asl, le quali, per riscontrare l’appartenenza del passaporto a quel determinato cane o gatto, dovranno verificare l’esistenza del microchip, impiantato da un veterinario autorizzato, i cui codice, data d’impianto e localizzazione verranno specificati sul passaporto.
Sul passaporto, necessario per tutelarsi dai rischi sanitari, sono altresì riportati i dati anagrafici del proprietario dell’animale, le eventuali vaccinazioni effettuate all’animale e, obbligatoriamente, la vaccinazione antirabbica effettuata almeno ventuno giorni prima della partenza. Nel caso di Gran Bretagna, Irlanda e Svezia, sarà necessario anche un test immunologico di verifica degli anticorpi della rabbia da effettuare nei tempi richiesti da ciascun Paese.
Ventiquattro ore prima della partenza un veterinario abilitato certificherà, apponendo un timbro sul passaporto, che l’animale è in condizioni di salute idonee per il viaggio.